Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha introdotto la possibilità, per i soggetti con diritto di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata, riqualificazione energetica, riduzione rischio sismico ed interventi rientranti nel 110%, di ottenere anticipatamente dal proprio fornitore di beni/servizi il cosiddetto “sconto in fattura”.

Questa denominazione può indurre a credere che al cliente, una volta ottenuto l’accordo col proprio fornitore dell’applicazione dello sconto in fattura, non sia richiesto altro adempimento all’infuori di saldare l’eventuale quota parte che residua a proprio carico (es. in caso di ristrutturazione, il 50% del documento). Agli effetti pratici risulta tutt’altro.

Previo accordo tra cliente e fornitore dell’applicazione dello sconto in fattura, al termine dei lavori viene emesso il documento contenente l’apposita dizione prevista dalla norma. Quindi il cliente, nel caso del bonus del 50%, effettua il pagamento tramite bonifico parlante del solo 50% e provvede all’invio tramite pratica telematica (da fisconline) della comunicazione dell’opzione per la cessione della propria detrazione del 50% al fornitore emittente della fattura (il cliente, comunica quindi all’Agenzia che: avendo diritto alla detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione, ha deciso di cedere tale detrazione alla ditta fornitrice del servizio).

Occorre fare attenzione alla compilazione del modello, che in caso di errore, resta annullabile entro il quinto giorno del mese successivo all’invio. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata apposita ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto.

Il fornitore, una volta verificata la correttezza delle cessioni ricevute, visionabili dalla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve prima accettare tali cessioni e solo successivamente potrà procedere all’ulteriore cessione del credito a soggetti terzi (Istituti bancari/assicurativi/Poste etc.) o alla compensazione del credito tramite utilizzo in F24 (nei limiti previsti dalla normativa).

E’ inoltre necessario ricordare che il cliente, nel caso si tratti di interventi che richiedano apposita comunicazione all’ENEA o visto di conformità e asseverazioni da parte dei tecnici (come nel caso del bonus 110%), debba effettuare la comunicazione di cessione soltanto dopo aver ottenuto tutta la documentazione necessaria, pena scarto della comunicazione stessa.