Nelle società di capitali al fianco dei soggetti incaricati dell’amministrazione (CDA o amministratore unico) è possibile trovare il cosiddetto organo di controllo interno, ossia il Collegio Sindacale. Per le SPA è un organo obbligatorio mentre per le SRL la nomina è obbligatoria al verificarsi di alcune circostanze:

quando la srl è tenuta a redigere un bilancio consolidato, 

controlla una società obbligata alla nomina di un sindaco/revisore, 

sono stati superati per due esercizi successivi almeno uno di seguenti limiti: totale attivo stato patrimoniale 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e prestazioni 4 milioni di euro, dipendenti occupati in media durate l’esercizio 20 unità.

Le cooperative possono applicare la normativa prevista per le SPA o per le Srl a seconda della propria struttura.

Dal 2022 la normativa ha previsto quindi che anche solo il superamento di uno dei parametri sopra indicati, per due esercizi consecutivi, determini l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (precedentemente occorreva il superamento di almeno due indicatori, tra l’altro con importi superiori a quelli attuali). 

Pertanto con l’approvazione dei bilanci al 31/12/2023 ormai prossima, occorre che le società sprovviste di organo di controllo verifichino se l’obbligo di nomina si sia di fatto realizzato o meno. Infatti al verificarsi della condizione, il termine per la nomina dell’organo di controllo è di trenta giorni, perciò generalmente è proprio in sede di approvazione del bilancio ove si è superato almeno uno dei limiti per la seconda volta, che i soci sono chiamati ad adempiere a tale nomina.  

In caso di inadempimento da parte della società, l’art.2477 c.c. prevede che su segnalazione del conservatore o su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, sia il tribunale a provvedere alla nomina.

Vi sono diverse possibilità per le srl in quanto lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia monocratico ossia che si abbia un Sindaco Unico, oppure collegiale, il Collegio Sindacale formato da 3 membri effettivi e due supplenti. A questi soggetti può essere attribuito, oltre al controllo di legalità, funzione propria dell’organo di controllo interno, anche la funzione di controllo contabile o revisione. Rimane sempre possibile invece affiancare un terzo soggetto, ossia il Revisore esterno con funzione di pura “revisione” cioè controllo contabile, lasciando al Collegio Sindacale o Sindaco Unico il solo controllo di legalità.

Per i quesiti: HYPERLINK “mailto:laura7701@virgilio.it”laura7701@virgilio.it – Laura Bianchi, Dottore Commercialista