Con il “Decreto Rilancio”, il legislatore introduce diverse novità ed agevolazioni. E’ bene evidenziare che sebbene il decreto sia in vigore dal 19/05/2020, la maggior parte delle previsioni in esso contenute richiedono, per la loro effettiva applicazione, l’emanazione di appositi provvedimenti attuativi (si parla di circa 98) e pertanto i bonus, crediti e aiuti disposti dal D.L. non saranno tutti immediatamente fruibili.

Risulta chiaro che, essendo necessari provvedimenti ulteriori oltre ad apposite specifiche tecniche, è prevedibile che anche i requisiti indicati dal decreto possano subire integrazioni o modifiche in fase di determinazione delle modalità di fruizione degli stessi. Pertanto le indicazioni che seguono e che seguiranno nei prossimi articoli fino ad emanazione delle specifiche note attuative, sono da intendersi come estrapolazione dei dati attualmente noti dalla lettura del D.L. 34/2020 e non definitivi.

IRAP: viene “cancellato” il saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (rimangono dovuti gli acconti per il medesimo periodo con scadenza 2019) e non è dovuto il primo acconto IRAP (ma trattasi di una semplice sospensione di versamento, non si ha cioè una riduzione dell’IRAP dovuta per l’anno in corso in sede di dichiarazione il prossimo anno, ma soltanto l’annullamento del primo acconto), con esclusione dei soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 250 milioni di euro ed enti, società finanziarie, banche, imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici.

Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso diverso dall’abitativo: viene allargata la platea dei soggetti che potranno ottenere il bonus per canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile-maggio-giugno per strutture turistico ricettive con attività stagionale) pari al 60% del canone (30% per canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse e affitti d’azienda comprendenti almeno un immobile ad uso non abitativo): requisito necessario è la riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese 2019 mentre i soggetti ammessi sono gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 nonché enti non commerciali (enti del terzo settore, enti religiosi riconosciuti).

 

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