Dal primo di luglio 2020 viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate agli esercenti per gli incassi effettuati mediante sistemi di pagamento elettronici.

I beneficiari sono imprese e professionisti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 400.000 €.

Occorre fare attenzione perché il credito viene riconosciuto soltanto con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori; inoltre tale credito potrà essere utilizzato soltanto in compensazione con altri tributi esclusivamente con presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare nella sezione Erario è “6916”,  con indicazione del mese ed anno relativi al momento di addebito delle commissioni.

Il credito viene riconosciuto, su base mensile, sulle commissioni sostenute a partire dal mese di luglio 2020. Se per esempio nel mese di luglio il totale commissioni verso soggetti privati ammonta ad € 100 mentre nel mese di agosto risulta pari ad € 50, il credito sarà rispettivamente di € 30 per luglio e 15 € per agosto. Già da settembre sarà quindi possibile compensare i due importi inserendo due distinti righi.

Saranno i prestatori di servizi di pagamento a trasmettere agli esercenti ed all’Agenzia delle Entrate appositi elenchi mensili contenenti i dati delle commissioni trattenute con suddivisione delle operazioni effettuate a consumatori finali e non. Risulta piuttosto difficile immaginare come possano tali soggetti applicare tale suddivisione qualora l’utilizzo dello strumento di pagamento (carta di credito, bancomat) sia promiscuo (es. professionisti); ad oggi soltanto l’esercente ha conoscenza di quest’ultima distinzione e pertanto è possibile immaginare alcune future variazioni in tale ambito (richiesta di ulteriori dati in fase di pagamento etc).

La documentazione relativa alle commissioni addebitate sulle transazioni dalla quale scaturisce il credito, dovrà essere conservata per almeno 10 anni. Sono previste importanti sanzioni in caso di utilizzo di credito non spettante o inesistente (fino al 200% per credito inesistente).