In caso di acquisto dei crediti derivanti da bonus fiscali, la responsabilità solidale dei fornitori (che ne acquisiscono applicando lo sconto in fattura) e dei cessionari (che ne acquisiscono a seguito di accordo con il titolare del credito) con il cliente/cedente, è stata oggetto di svariati interventi normativi e di prassi.

E’ con la circolare 23/2022 dell’Agenzia delle Entrate che viene ipotizzata per la prima volta la responsabilità dei fornitori e cessionari dei bonus edilizi, responsabilità che poteva escludersi soltanto con la dimostrazione da parte degli stessi di aver adottato una diligenza qualificata nella verifica dell’esistenza dei requisiti per la “nascita” del credito. Il Dl. 34/2020 ha invece disciplinato la responsabilità solidale di fornitori e cessionari prevedendola in caso di dolo e colpa grave. E con la circolare 33/2022 l’Agenzia ha riconosciuto come dolo, la conoscenza da parte del cessionario dell’inesistenza del credito e la colpa grave quando il cessionario non abbia adottato la diligenza necessaria (richiedendo ad esempio la documentazione di supporto).

Il D.L. 11/2023, con esclusione delle ipotesi di dolo, ha previsto l’eliminazione del concorso di responsabilità quando i cessionari dimostrino il possesso di specifica documentazione attestante lo stesso. La norma indica i “cessionari” e non nomina i fornitori, quindi per tale categoria potrebbe non essere sufficiente il possesso della documentazione per escludere il concorso di responsabilità.

Si attende però un intervento che tuteli gli acquirenti dei crediti dai sequestri dei crediti fiscali oggetto di sospette frodi che, secondo alcune sentenza di Cassazione, possono essere effettuati indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia considerato “in buona fede” e ne sia esclusa la responsabilità.

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