Con la L. 160/2019 art.1 c. 219-224 viene introdotta una detrazione d’imposta pari al 90% per le spese documentate e sostenute nel 2020 per interventi relative al recupero/restauro delle facciate esterne degli edifici: il cosiddetto “bonus facciate”.

Requisiti per accedere al bonus sono i seguenti:

-l’immobile deve essere situato in zona A o B (per semplificare si può riassumere così: zona A: centro storico e zona B: aree esterne al centro storico con alta intensità di urbanizzazione ma risulta necessario verificare con attenzione);

-devono trattarsi di opere su strutture opache (facciate, balconi) mentre restano esclusi infissi o vetrate;

-la circolare 2/E/2020 precisa che sono inoltre compresi i lavori riconducibili al decoro urbano (grondaie, parapetti, cornicioni etc.)

Occorre prestare particolare attenzione però alla tipologia di intervento da effettuare:

  • manutenzione ordinaria dell’edificio, ossia la semplice pulitura e tinteggiatura: non è richiesto alcun ulteriore requisito;
  • lavori per il rifacimento della facciata con interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva: è necessario soddisfare i requisiti di trasmittanza termica previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico (realizzazione del cappotto termico).

Trattandosi di detrazioni d’imposta si ricorda che: il bonus sarà recuperabile su dieci anni, le spese dovranno essere documentate tramite fatture ed i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario avente i parametri richiesti dalla normativa per i bonus ristrutturazioni etc.

Per il bonus facciate non è previsto un importo massimo di spesa e dovrebbe riguardare sia interventi privati che condominiali. Il bonus facciate non potrà essere applicato qualora si sia in presenza di costruzione di immobile (o demolizione e ricostruzione etc.) ossia quando sia già in atto un’opera di “ristrutturazione edilizia” (Circ.2/E/2020).

 

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it