Il c.d. Decreto Agosto, ha previsto diversi interventi riguardanti il rinvio di scadenze fiscali. Tra queste, all’articolo 98, troviamo anche lo spostamento dal 30/11/2020 al 30/04/2021 del secondo acconto delle imposte: tale rinvio però riguarda soltanto alcuni soggetti ed alla presenza di particolari requisiti.

I soggetti che possono accedere a tale postergazione sono le attività economiche per i quali risultano approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità, ossia i nuovi “studi di settore”) con ricavi non superiori ad € 5.164.569,00. Vi rientrano, purchè “con codici ATECO soggetti a ISA”, anche i cosiddetti forfettari, minimi e i soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese soggette ad ISA (quindi anche collaboratori di imprese familiari e soci di società di persone e soci di soggetti IRES con opzione per la tassazione per trasparenza).

Il requisito necessario al rinvio dei pagamenti è che il fatturato/corrispettivi relativi al primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

Per i conteggi occorre considerare: tutte le fatture e i corrispettivi del semestre, ricordando che la data di riferimento è quella di effettuazione dell’operazione (che per la fattura differita corrisponde a quella del DDT, mentre per quella immediata è la medesima della fattura); inoltre vanno considerate, se effettuate nel primo semestre, le note di variazione, le operazioni per la cessione di beni ammortizzabili, aggi e operazioni soggette a ventilazione o regime del margine.

I tributi oggetto di postergazione sono: il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Rimangono esclusi i contributi previdenziali (INPS e casse previdenza professionali). Per quanto riguarda le imposte sui redditi è bene chiarire che mentre non sussistono dubbi sul fatto che sotto tale denominazione siano ricomprese le imposte sostitutive dovute da minimi e forfettari, attualmente non è pacifica la possibilità di rinviare, in presenza degli altri requisiti, anche il secondo acconto della cedolare secca: infatti, sebbene trattasi anch’essa di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, non risulta collegata allo svolgimento di attività produttive e pertanto è invece facilmente ipotizzabile l’esclusione.

Per i quesiti: laura7701@virgilio.it