Con riferimento al trattamento fiscale delle criptovalute detenute con wallet digitale, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 788 del 24/11/21, l’assimilazione alle operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio di cui all’art.135 par.1 lett.e) direttiva 2006/112/CE.

Pertanto per i soggetti che detengono valute virtuali in qualità di persone fisiche (al di fuori quindi di attività di impresa o professioni), si rendono applicabili i principi generali di regolamentazione delle operazioni aventi ad oggetto le valute tradizionali.

Secondo l’art.67 del DPR 917/86, le cessioni a termine di valute virtuali hanno rilevanza fiscale  mentre le cessioni a pronti non danno origine a redditi imponibili poiché l’operazione non è caratterizzata da carattere speculativo. Vengono però parificate a cessioni a titolo oneroso qualora  la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici con giacenza media superiore a 51.646,69 € per almeno sette giorni lavorativi continui.

Sussistono precise indicazioni sulla determinazione della giacenza media e del tasso di cambio da utilizzare. La tassazione per persone fisiche è pari al 26%  della plusvalenza. Secondo gli obblighi di monitoraggio fiscale, occorre indicare tali valute virtuali nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (interpretazione ribadita anche dal TAR del Lazio con sentenza 1077 del 27/1/2020)  pur rimandendo tali valute non soggette all’IVAFE, in quanto tale imposta si applica ai soli depositi e conti correnti di natura esclusivamente bancaria.