Per tregua fiscale 2023 è da intendersi la definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Il panorama di applicazione della norma risulta piuttosto ampio, infatti comprende la possibilità di realizzare:

  • la definizione agevolata in relazione ad avvisi bonari da controllo automatizzato ex art. 36 DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72;
  • la regolarizzazione di irregolarità formali per violazioni commesse fino al 31/10/2023;
  • il ravvedimento speciale in caso di  violazioni riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti (con esclusione di quelle definibili con gli art. 37 e 38);
  • l’adesione e definizione agevolata  degli atti dell’accertamento;
  • la definizione agevolata di controversie tributarie;
  • una conciliazione agevolata di controversie tributarie;
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari in pendenza in Cassazione;
  • la regolarizzazione per  omessi pagamenti di rate relative ad acquiescenza, accertamenti con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale;

oltre alla ben nota definizione agevolata dei carichi affidati dagli agenti della riscossione dal 1/1/2000 fino al 30/6/2022.

Ciascuna casistica tra quelle indicate, richiede il rispetto di differenti scadenze e modalità di applicazione della definizione agevolata, così, per esempio, nel caso delle liti pendenti, il perfezionamento della definizione si ha con il versamento di un importo pari al valore della controversia costituito dal tributo originario (senza interessi e sanzioni) e con l’invio della domanda entro il 30/6/2023.  Nel caso invece di irregolarità formali commesse fino al 31/10/2022, la regolarizzazione si ha con il versamento di 200 € per ciascun periodo di imposta chi si riferiscono le violazioni da effettuare in due rate entro il 31/3/2023 (attualmente è attesa una proroga) e 31/3/2024 assieme al pagamento di quanto  originariamente dovuto e con la rimozione dell’irregolarità (esempio la presentazione di una liquidazione periodica IVA omessa, la cui imposta era stata regolarmente assolta).

Con la Circolare del 20/3/2023 nr.6/E vengono rilasciati ulteriori chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, da verificare caso per caso.