Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art.2222 del c.c ed è definito come contratto d’opera, ossia quando un soggetto si obbliga a realizzare un’opera o a prestare un servizio dietro un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio.  

A livello fiscale tale reddito viene inquadrato tra i redditi diversi trattandosi di reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (ex art.67 c.1 lettera I del TUIR).

Le caratteristiche quindi di tale tipologia contrattuale sono la piena autonomia nello svolgimento dell’incarico affidato nonché la non abitualità dello svolgimento della stessa; è quindi necessario che siano assenti qualsiasi forma di subordinazione o coordinamento con il committente oltre alla saltuarietà.

Se il reddito annuo non supera i 5.000 € non è richiesta alcuna contribuzione, mentre al superamento di tale soglia è necessario procedere con l’iscrizione alla gestione separata INPS (la contribuzione è fissata in un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro, per questo è obbligo del lavoratore informare il proprio datore al superamento della soglia di reddito). 

Dal 2021 è inoltre richiesta un’apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per le prestazioni non intellettuali, a carico dei datori di lavoro qualificabili come imprenditori.

Il lavoratore autonomo occasionale emette la ricevuta fiscale al momento dell’incasso della prestazione come quietanza stessa; la ricevuta è assoggettata alla ritenuta pari al 20% del compenso quando il committente assume la qualifica di sostituto d’imposta.

Occorre sottolineare come questa tipologia contrattuale non sia applicabile per le professioni regolate da albi ed è proprio l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E/2020 a ricordarlo, stante il fatto che “l’abitualità dell’esercizio professionale è insita della volontaria iscrizione ad un albo”. Il caso trattato dall’Agenzia riguarda un medico che svolge attività di sostituzione del medico di medicina generale o guardia medica per il quale dichiara preclusa la possibilità di farlo con le prestazioni occasionali e ricorda la necessità di partita IVA.

Naturalmente il professionista potrà svolgere come lavoratore occasionale qualsiasi altra attività scollegata dall’oggetto della propria professione abituale.

Per i quesiti:  laura7701@virgilio.it