La flat tax incrementale prevista dalla L. 197/2022 per il solo anno 2023 è oggetto di analisi dal parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E del 28/06/23.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, è applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Restano esclusi i soggetti aderenti al regime forfettario, i redditi delle società di persone sebbene siano imputati ai soci per “trasparenza” e i titolari di redditi derivanti dallo svolgimento di arti e professioni in forma associata. Sono esclusi sia i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023 che  nel corso del 2022 non avendo un’intera annualità di riferimento necessaria per il conteggio dell’imponibile (salvo inizio attività datata 01/01/2022).

E’ ammesso all’accesso al regime flat tax incrementale il soggetto in regime forfetario che decade dal forfetario per compensi percepiti superiori a 100.000,00 nel corso del 2023 stesso e questo perchè la decadenza dal regime forfetario in corso d’anno determina l’assoggettamento ad IRPEF.

La tassa piatta incrementale prevede la possibilità di applicazione di un’aliquota pari al 15% sulla quota di reddito pari alla differenza tra il reddito d’impresa/di lavoro autonomo del 2023 e il maggiore reddito dichiarato negli anni 2020-2021-2022, al netto del 5% di quest’ultimo valore.

La quota di reddito sulla quale sarà applicato il 15% non potrà comunque eccedere i 40.000,00 €.

Se per esempio il reddito 2023 di un soggetto sarà pari ad € 80.000 e il redditi 2020-2021-2022 sono stati € 30.000 -€ 32.000 – 38.000, occorre la differenza tra gli 80.000 e i 38.000 (il reddito maggiore del triennio), e al risultato che sarebbe 42.000, andrà tolto il 5% di 38.000 ossia 1900. Si ottiene 40.100,00 € ma il limite massimo è 40.000, quindi l’imposta del 15% sarà applicata su 40.000 €.  Il reddito residuo (80.000-40.000=40.000€)  sarà tassato secondo le aliquote progressive  IRPEF e relative addizionali (avendo così un “ulteriore sconto” dato dalla ridotta progressività).

I redditi da utilizzare per i conteggi sono esclusivamente quelli derivanti dall’attività d’impresa o lavoro autonomo, non rilevando le altre tipologie.

Nota dolente riguarda gli acconti: essendo prevista la flat tax soltanto per il 2023, gli acconti per l’anno 2024 dovranno essere versati senza tener conto dell’agevolazione e quindi secondo il normale conteggio IRPEF sull’intero reddito prodotto.

Per i quesiti:  laura7701@virgilio.it